Art. 1.
(Modifica dell'articolo 32-quinquies del codice penale).

    1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, ovvero a due anni ove irrogata all'esito dei giudizi di cui agli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale,».